Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Accelerazione e semplificazione della  ricostruzione  pubblica  nelle
                   aree colpite da eventi sismici 
 
  1.  Fermo   restando   quanto   previsto   dall'articolo   14   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ad eccezione  della  disciplina
speciale  di  cui  all'articolo  53-bis,  comma   3,   dello   stesso
decreto-legge, le disposizioni ((del titolo IV  della  parte  II  del
medesimo  decreto-legge))  recanti  semplificazioni  e   agevolazioni
procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del
contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici  lavori,
servizi e forniture, si applicano, senza  pregiudizio  dei  poteri  e
delle  deroghe  gia'  previsti  dalla  legislazione   vigente,   alle
procedure connesse all'affidamento  e  all'esecuzione  dei  contratti
pubblici per gli interventi di ricostruzione nei  comuni  interessati
dagli eventi sismici del  mese  di  aprile  2009  verificatisi  nella
regione Abruzzo ((e da quelli verificatisi a far data dal  24  agosto
2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,)) che  non  siano
finanziati, in  tutto  o  in  parte,  con  le  risorse  previste  dal
regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
10 febbraio 2021 e  dal  regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del  12  febbraio  2021,  nonche'  dal  Piano
nazionale per gli investimenti complementari al  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza. 
  ((1-bis. All'articolo 11, comma 7-bis, del decreto-legge 19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, dopo le parole: «dello stesso immobile»  sono  aggiunte
le seguenti: «, la cui condizione di inagibilita', anche pregressa al
sisma del 2009, purche' documentata con scheda AeDES, non  garantisce
la salvaguardia della pubblica incolumita'  al  fine  della  completa
fruizione degli spazi pubblici e degli altri immobili riparati».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 14 e 53-bis, comma
          3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,  recante
          «Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e
          prime   misure    di    rafforzamento    delle    strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure»: 
                «Art. 14. Estensione della  disciplina  del  PNRR  al
          Piano complementare: 
                  1. Le misure e  le  procedure  di  accelerazione  e
          semplificazione  per  l'efficace  e  tempestiva  attuazione
          degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle
          relative al rafforzamento  della  capacita'  amministrativa
          delle amministrazioni e delle stazioni  appaltanti  nonche'
          al meccanismo di  superamento  del  dissenso  e  ai  poteri
          sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti
          nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del
          decreto  legge  6  maggio  2021,  n.  59,  e  ai  contratti
          istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto
          legislativo  31   maggio   2011,   n.   88.   Resta   ferma
          l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli
          interventi di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n.
          59 del 2021, cofinanziati dal PNRR. 
                  1-bis. Con riferimento agli interventi previsti dal
          Piano di investimenti strategici  su  siti  del  patrimonio
          culturale, edifici e aree naturali, di cui all'articolo  1,
          comma 2, lettera d), del decreto-legge 6  maggio  2021,  n.
          59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°  luglio
          2021, n. 101,  nell'ambito  del  Piano  nazionale  per  gli
          investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa  e
          resilienza, le funzioni di  tutela  dei  beni  culturali  e
          paesaggistici sono svolte in ogni caso dalla Soprintendenza
          speciale per il PNRR di cui all'articolo  29  del  presente
          decreto. 
                  1-ter.  Con  riferimento  agli  interventi  di  cui
          all'articolo  1,  comma  2,   lettera   b),   n.   1,   del
          decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  1°  luglio  2021,   n.   101,
          limitatamente alle aree del terremoto del 2016  nell'ambito
          del Piano nazionale per gli investimenti  complementari  al
          Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario  ad
          acta di cui all'articolo 12, comma 1, ove  nominato,  viene
          individuato nel Commissario straordinario del  Governo  per
          la  riparazione,  la   ricostruzione,   l'assistenza   alla
          popolazione e la  ripresa  economica  dei  territori  delle
          regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria  interessati  dagli
          eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 
                  2. Alla gestione delle risorse  del  Fondo  per  lo
          sviluppo  e  la   coesione,   periodo   di   programmazione
          2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
          dicembre 2020, n.  178,  che  concorrono  al  finanziamento
          degli interventi previsti dal PNRR, si provvede  in  deroga
          alle specifiche normative  di  settore,  con  le  procedure
          finanziarie del PNRR stabilite  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 1, commi da 1038 a 1049 della citata legge  30
          dicembre 2020, n. 178. 
                  2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica
          anche alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo
          e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di  cui
          all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre  2013,  n.
          147. A tale scopo con  apposita  delibera  del  CIPESS,  da
          adottare  entro  il  31  luglio  2022,  si  provvede   alla
          ricognizione complessiva degli interventi del Fondo per  lo
          sviluppo e la coesione,  periodo  di  programmazione  2014-
          2020, rientranti nei progetti in essere del PNRR, ai  quali
          non si applica il termine di cui ai commi 7, lettera b),  e
          7-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
          34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  giugno
          2019,  n.  58.  Nell'ambito  di   tali   interventi,   sono
          individuati quelli per i quali trova applicazione il  primo
          periodo.» 
                «Art. 53-bis.  Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          infrastrutture ferroviarie  e  di  edilizia  giudiziaria  e
          penitenziaria: 
                  Omissis. 
                  3. Per i progetti di cui al comma 1, ferma restando
          l'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione
          di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  le  procedure   di
          valutazione di impatto ambientale sono svolte, in relazione
          agli interventi finanziati, in tutto o  in  parte,  con  le
          risorse previste  dal  PNRR  e  dal  PNC  e  dai  programmi
          cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nei
          tempi e secondo le modalita' previsti per i progetti di cui
          all'articolo 8, comma 2-bis, del citato decreto legislativo
          n. 152 del 2006. In relazione agli interventi ferroviari di
          cui all'Allegato  IV  del  presente  decreto,  per  la  cui
          realizzazione e' nominato un commissario  straordinario  ai
          sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.
          32, convertito, con modificazioni, dalla  legge  14  giugno
          2019, n. 55, fermo quanto previsto dall'articolo 44,  comma
          3, del presente decreto si applica, altresi', la  riduzione
          dei termini previsti dal  medesimo  articolo  4,  comma  2,
          secondo  periodo,  del  decreto-legge  n.  32   del   2019,
          compatibilmente  con  i  vincoli   inderogabili   derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea,  ivi  inclusi  quelli
          previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento  europeo
          e del Consiglio del 13 dicembre  2011.  In  relazione  agli
          interventi ferroviari diversi da quelli di cui al  primo  e
          al secondo periodo, i termini relativi al procedimento  per
          la  verifica  dell'assoggettabilita'  alla  valutazione  di
          impatto ambientale, nonche' del procedimento di valutazione
          di impatto ambientale sono ridotti della meta'.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  11,  comma  7-bis,
          del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78,  convertito,  con
          modificazione, dalla legge 6 agosto 2015, n.  125,  recante
          «Disposizioni urgenti  in  materia  di  enti  territoriali.
          Disposizioni per garantire la continuita'  dei  dispositivi
          di   sicurezza   e    di    controllo    del    territorio.
          Razionalizzazione  delle  spese  del   Servizio   sanitario
          nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e   di
          emissioni  industriali»,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art.  11  (Misure  urgenti  per  la  legalita',   la
          trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione
          dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6  aprile
          2009 nonche' norme in materia di  rifiuti  e  di  emissioni
          industriali). 
                Omissis. 
              7-bis. Al fine di evitare che la  presenza  di  edifici
          diruti possa rallentare o  pregiudicare  il  rientro  della
          popolazione  negli  altri  edifici  e   per   favorire   la
          valorizzazione  urbanistica  e  funzionale  degli  immobili
          ricadenti  nei  borghi  abruzzesi,  le  previsioni  di  cui
          all'articolo  67-quater,  comma  5,  del  decreto-legge  22
          giugno 2012 n. 83,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche  ai  centri
          storici delle frazioni del comune dell'Aquila e degli altri
          comuni del cratere, limitatamente agli immobili che in sede
          di istruttoria non  risultino,  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          gia'  oggetto  di  assegnazione  di  alcuna  tipologia   di
          contributo per la ricostruzione o riparazione dello  stesso
          immobile,  la  cui  condizione   di   inagibilita',   anche
          pregressa al sisma del 2009, purche' documentata con scheda
          AeDES,  non  garantisce  la  salvaguardia  della   pubblica
          incolumita' al fine della completa  fruizione  degli  spazi
          pubblici e degli altri immobili riparati.»